Dal 1 gennaio 2007 le provvigioni corrisposte agli intermediari del settore immobiliare sono detraibili per una quota pari al 19% della spesa, relativamente ad un valore massimo di 1.000 euro, a patto che l’unità immobiliare acquistata venga adibita ad abitazione principale. L’agevolazione è prevista anche per l’acquisto di altri diritti reali, come, ad esempio, l’usufrutto. Tale beneficio spetta solo all’acquirente e non al venditore anche se entrambi hanno corrisposto la provvigione. La detrazione non spetta se le provvigioni sono state corrisposte nell’interesse di famigliari fiscalmente a carico. Nel caso di proprietà frazionata la detrazione deve essere attribuita ai singoli comproprietari nel rispetto delle rispettive percentuali di proprietà. Esemplificando se sono rispettate tutte le condizioni normative e la provvigione corrisposta ammonta ad euro 1.500 lo sconto fiscale ottenibile ammonta ad euro 190 (il 19% del tetto massimo pari ad euro 1.000).
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