Quesito – Assegno di mantenimento

Quesito – Assegno di mantenimento

Le somme periodiche corrisposte al coniuge, nel rispetto di quanto stabilito da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, sono deducibili dal reddito complessivo. Se la somma prevista dal provvedimento comprende anche la quota di mantenimento dei figli senza determinarla esplicitamente si presume che tale quota sia pari al 50% del valore complessivo. Risulta necessario identificare tale quota in quanto la somma destinata al mantenimento dei figli non è deducibile. Non ci sono limiti quantitativi alla quota deducibile per cui quanto corrisposto potrà essere dedotto fino a concorrenza del reddito complessivo. Per quantificare il risparmio d’imposta è necessario fare un calcolo basato sulla specifica situazione del contribuente in quanto lo sconto fiscale varia al variare del reddito ed inoltre potrebbe creare situazioni di “incapienza” relativamente ad altre detrazioni teoricamente utilizzabili. Supponiamo che il contribuente abbia un reddito di euro 15.000. In questo caso l’aliquota applicabile è del 23% (primo scaglione). Supponiamo inoltre che non via siano detrazioni d’imposta.  Il valore annuale deducibile ammonta ad euro 2.400 (euro 200 x 12 mesi). Il reddito imponibile è quindi pari ad euro 12.600 (euro 15.000 –  euro 2.400). L’imposta risparmiata è quindi pari ad euro 552,00, cioè l’imposta calcolata sulla diminuzione del reddito ottenuta attraverso la deduzione per l’assegno di mantenimento (euro 2.400 x 23%). Visto il meccanismo di calcolo risulta utile notare che i risparmi di imposta sono via via crescenti al crescere del reddito per effetto dell’aumento dell’aliquota media applicata.

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