Attualmente è possibile dedurre dal reddito complessivo i contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o famigliare del contribuente (baby sitter, colf, badanti, ecc.). Per chiarezza è necessario distinguere due situazioni per le quali è previsto un diverso trattamento fiscale. Nel caso in cui il soggetto destinatario del servizio sia “autosufficiente” il datore di lavoro potrà dedurre dal proprio reddito complessivo solo i contributi previdenziali relativi al rapporto di lavoro rimasti a proprio carico. Nel caso in cui il soggetto destinatario del servizio sia “non autosufficiente” il datore di lavoro potrà dedurre i contributi previdenziali rimasti a proprio carico e detrarre, secondo le modalità previste dalla specifica norma, le altre spese sostenute relative al rapporto di lavoro. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da specifica certificazione medica e deve essere originato dall’esistenza di patologie. La deduzione dei contributi previdenziali, possibile in entrambi i casi suesposti, può avvenire fino ad un limite massimo di contributi versati pari ad euro 1.549,37. L’effettivo risparmio d’imposta dipende dal reddito del contribuente e dall’aliquota d’imposta applicabile. Vediamo un esempio. Consideriamo il caso di un contribuente che dichiara, per l’anno 2016, 10.000 euro di reddito complessivo. Su tale reddito l’aliquota Irpef applicabile è del 23% per cui, in assenza di deduzione per i contributi previdenziali, l’Irpef ammonta a 2.300 euro. Supponiamo ora che i contributi previdenziali deducibili pagati nel 2016 siano complessivamente pari a 1.000 euro. Il reddito imponibile in questo caso ammonta ad euro 9.000 (il reddito complessivo di euro 10.000 meno la deduzione per contributi previdenziali di euro 1.000). L’imposta, che si calcola sempre con l’aliquota al 23% è di euro 2.070 (il 23% di euro 9.000). Il risparmio in termini di Irpef in questo caso è quindi pari ad euro 230,00 (euro 2.300 – euro 2.070). Giova ricordare che la deduzione avviene “per cassa” per cui per determinare l’importo dello sconto è necessario fare riferimento ai contributi effettivamente versati nel periodo d’imposta e non a quelli maturati per competenza. Infine è opportuno ricordare anche che la deduzione è possibile solo per i contributi rimasti a carico del datore di lavoro per cui, nel determinare l’ammontare di riferimento, dagli importi versati è necessario togliere la quota di contributi trattenuta al lavoratore.
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