Quesito / Vestiario e fisco

Quesito / Vestiario e fisco

In merito alla deducibilità, da parte di professionisti e artisti, dei costi per il vestiario e relativi accessori la Commissione Tributaria provinciale di Milano ha recentemente sentenziato favorevolmente al contribuente indicando anche, a supporto della decisione, interessanti argomentazioni che di seguito sintetizzo. La sentenza è del luglio 2016 e riguarda la contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della deduzione di spese per l’acquisto di vestiario moderno (abiti, scarpe, accessori in genere, trucchi, ecc.) operata da una artista dello spettacolo. In particolare il contribuente, in questo caso, aveva operato la deduzione definendo i beni acquistati come “ad uso promiscuo” e pertanto fiscalmente rilevanti per una quota pari al 50% del valore complessivo della spesa.  Nella sentenza si afferma che una spesa può essere considerata deducibile, al di là della natura del bene o servizio acquistato, se vi è un nesso di strumentalità tra gli acquisti effettuati e la produzione dei compensi professionali che concorrono a formare il reddito complessivo. Tale relazione non è definibile in senso assoluto ma solo valutando concretamente caso per caso. Pertanto è necessario operare un’analisi approfondita della attività professionale svolta per poter capire se gli acquisti di beni e servizi siano o meno idonei a concorrere alla produzione del reddito di lavoro autonomo. Questo tipo di giudizio non è affatto semplice in quanto influenzato da criteri soggettivi di valutazione idonei a produrre visioni contrastanti e a generare contenzioso. Nel caso in questione c’è un l’elemento risolutivo che ha fatto propendere a favore del contribuente la decisione finale. I contratti stipulati tra l’artista e i suoi committenti prevedevano esplicitamente che l’artista nel corso delle trasmissioni televisive fosse obbligata ad utilizzare un adeguato vestiario moderno di sua proprietà. L’obbligo contrattuale che regolamenta l’abbigliamento dell’artista, in sintesi, in questa vicenda, diviene un elemento essenziale per la realizzazione dei compensi professionali per cui il nesso di funzionalità risulta chiaramente definito. Per concludere vale la pena ricordare che il problema dell’inerenza non si pone per il vestiario di uso specifico per la professionale, come la toga nel caso dell’avvocato, in quanto in questi casi è del tutto evidente la stretta inerenza della spesa all’attività professionale posto che, ordinariamente, tali beni non sono destinabili a uso personale.

 

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